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Sulle farmacie grossiste qualche forzatura di troppo

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Sulle farmacie grossiste qualche forzatura di troppo


L’argomento di cosa possano legittimamente fare le cosiddette farmacie grossiste, cioè quelle che abbinano alla autorizzazione alla vendita al pubblico l’autorizzazione alla distribuzione intermedia dei medicinali, è di quelli che, trascinandosi da anni e coinvolgendo problemi giuridici non particolarmente sottili, risultano ormai irrimediabilmente noiosi anche per chi deve scriverne, figuriamoci per chi deve leggerne.
Mi sarei perciò sottratto volentieri se non fosse che ho avuto occasione di leggere su di un giornale di categoria on-line un commento ad una notizia che mi è parso così fuorviante da non potere tacerne.

Si tratta di questo: il TAR del Lazio con la sentenza n. 12624 pubblicata il 22 dicembre 2017 e perciò in corso di … digestione in questi giorni dopo la sosta natalizia ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di numerose farmacie grossiste diretto all’annullamento di quella sorta di intesa su ciò che le farmacie grossiste non potrebbero fare titolato “Testo condiviso distribuzione medicinali” e sottoscritto l’8 settembre 2016 da MinSal, Aifa, Regione Lazio, Regione Lombardia e varie associazioni di categoria, tutte ostili a ciò che, invece, le farmacie grossiste pretendono di fare dicendosi obbligate sotto il profilo commerciale e farlo: acquistare i medicinali dall’industria con il codice univoco della farmacia e riceverli in farmacia, quindi trasferirli con d.d.t. nel proprio distinto magazzino di grossista per poi venderli regolarmente a terzi come grossisti.

Bene: il TAR Lazio con la sentenza richiamata ha respinto il ricorso non riconoscendo al documento impugnato alcuna valenza provvedimentale, bensì soltanto quella di un testo ricognitivo di taluni principi che regolano la materia secondo un’interpretazione che non può incidere sugli interessi dei ricorrenti non vietando loro, direttamente, di fare alcunché.

Si è trattato di un esito piuttosto scontato, tanto da risultarmi incomprensibile l’affidamento in un risultato diverso, ma il punto è un altro: la sentenza del TAR Lazio viene presentata come una negazione definitiva delle pretese delle farmacie grossiste, tanto che il commento si conclude con l’auspicio che non se ne parli più.

Senonché le cose non stanno così: il TAR Lazio ha già avuto occasione di affermare che nulla vieta di acquistare i medicinali con il codice univoco delle farmacie e poi trasferirli al distinto magazzino all’ingrosso del medesimo soggetto farmacia-grossista a mezzo di d.d.t. (ovviamente a titolo gratuito poiché la vendita presuppone che venditore ed acquirente siano soggetti diversi) in funzione della successiva vendita a terzi operata in qualità di grossista.

Questi aspetti così come tutti gli altri profili di merito non sono stati minimamente affrontati dal TAR Lazio nella sentenza depositata il 22 dicembre scorso che perciò non può essere presentata come un approdo negativo, per di più definitivo, per le farmacie grossiste.

La questione dunque, con buona pace del commentatore, non è chiusa, e neppure sta prendendo una brutta piega per le farmacie grossiste.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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