Corte di Appello di Brescia
Galizzi Presidente, Vitali estensore
Sentenza n. 542 del 16.4.2014 |
Corte di Appello di Brescia
Orlandini Presidente, Di Fazio estensore
Sentenza n. 115 del 10.2.2016 |
“Sulla questione della prescrizione, l’appellante osserva che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre dal momento del pagamento quando questo è in origine indebito; quando invece, come nella specie, il pagamento non è oggettivamente indebito, ma imposto dalla norma che impone il rimborso prima dell’esercizio del potere di controllo, ed indebito divenga solo all’esito del controllo, il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre, a mente dell’art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, vale a dire dal giorno il cui la Commissione tecnica provinciale di vigilanza farmaceutica comunichi alla Asl l’ammontare delle ricette irregolari e perciò annullate; ne consegue il mancato compimento del termine di prescrizione alla data in cui la Asl compì le ritenute esercitando il diritto di ripetizione.
La doglianza non è fondata; il controllo sulla regolarità delle ricette da parte della CTPV, dando luogo ad un accertamento meramente tecnico e quindi certamente non costitutivo, non determina il sorgere del diritto della Asl alla ripetizione dell’indebito che sussisteva fin dal momento del pagamento, anche se è stato posto in luce successivamente.
Va altresì rilevato che far decorrere la prescrizione dell’indebito dal controllo eventualmente effettuato dalla CTPV senza che sia previsto alcun termine per il suo esercizio (nella specie attuato a tredici anni di distanza dalla consegna delle ricette) comporterebbe una lesione arbitraria ed eccessiva del principio, intrinseco all’istituto della prescrizione, del consolidamento dei rapporti giuridici obbligatori entro un ragionevole periodo di tempo.” |
“Deve invero muoversi dalla premessa per cui, secondo la disciplina normativa vigente ratione temporis, l’Azienda Sanitaria era tenuta ad effettuare i rimborsi relativi alle prestazioni di farmaci in regime di convenzione, essendo demandata ad una successiva attività di un organo terzo, quale la Commissione di Vigilanza provinciale, la verifica della correttezza di essi con la conseguente ripetizione, nei confronti dei beneficiari, di quanto ricevuto; dal testo normativo si ricava, peraltro, che in assenza della verifica della Commissione l’Azienda Sanitaria non poteva porre in essere alcun addebito e, dunque, esercitare l’azione di ripetizione, parendo dunque corretto affermare che la possibilità legale di esercitare il diritto era sottoposta all’accertamento da parte della precitata Commissione.
Ciò posto, l’art. 2935 c.c. prevede che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, dovendo la norma essere interpretata nel senso che non semplici situazioni di impossibilità di fatto, comunque determinata, incidono sulla individuazione del dies a quo, ma solo quelle che si traducono in una vera e propria impossibilità legale, nel senso che il diritto non può essere esercitato in rispettiva assenza; ebbene, se il diritto dell’Azienda sanitaria a ripetere le somme indebitamente erogate ai titolari di farmacie non poteva, per come evidenziato, essere esercitato in assenza dell’accertamento della Commissione, ciò porta alla conclusione che il termine di prescrizione di tale azione va individuato nel momento in cui è sorta, in favore dell’Azienda, la legale possibilità del relativo esercizio, e dunque all’atto dell’espletamento dell’attività stessa.” |