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Quando la privacy non è il vero problema

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Quando la privacy non è il vero problema


È dato di leggere in questi giorni svariati commenti all’intervento del Garante della Privacy relativo al passaggio diretto delle ricette dal gabinetto medico alla farmacia, sia che esse vengano portate in farmacia dal medico o da un suo incaricato sia che vengano ritirate presso lo studio medico dal farmacista o da un suo incaricato. Rispetto a queste ipotesi si è articolata una casistica di fattispecie che violerebbero la privacy dei pazienti e di altre che invece la preserverebbero che quanto più è articolata tanto più distoglie l’attenzione dal problema vero che poco ha a che fare con la privacy.

I termini della questione, a ben vedere, sono piuttosto semplici: se il passaggio diretto della ricetta dallo studio medico alla farmacia è davvero occasionale il problema non si pone o comunque è di assai modesto interesse; se, al contrario, ha il carattere della abitualità, esso investe ben più gravi aspetti di quello della tutela della privatezza ed in particolare un rapporto tra il medico ed il farmacista che è contrario all’art. 14 del codice deontologico del farmacista secondo cui “i rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici”, principio che trova una sua specificazione nel seguente art. 15 secondo cui “il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche ovunque e comunque poste in essere“.

Più semplicemente ancora: il rapporto tra il medico ed il farmacista non deve esistere, se non per il fatto che il farmacista chieda delucidazioni al medico riguardo alla sua prescrizione così da tutelare compiutamente la salute del paziente.

Senonché questo è il dover essere; la realtà, invece, mostra frequenti intrecci di interesse tra farmacisti e medici che si manifestano attraverso il ruolo delle farmacie fiduciarie, termine di per sé elegante che spesso sta ad indicare gli esercizi ove si raccolgono la gran parte delle ricette di taluni medici in virtù di indicazioni date al paziente o, appunto, in termini ancora più radicali, di consegna diretta da parte dello studio medico o di prelievo diretto da parte del farmacista presso lo studio medico.

In questi casi risulta ovvia la presunzione che tutto ciò accada per ragioni diverse dalla fiducia professionale nutrita nel farmacista e vi è ragione di sospettare che si dia corso ad atti deontologicamente illeciti e di concorrenza sleale nei confronti delle altre farmacie che non utilizzino questi metodi.

Comportamenti di questo tipo, tuttavia, hanno il loro terreno di coltura nella prassi sempre più diffusa per la quale la farmacia si costituisce un suo “tesoretto” di medici cui, in contiguità con i locali dell’esercizio, vengono affittati locali quasi sempre a condizioni di favore se non addirittura gratuitamente.

Si tratta ormai di una abitudine così diffusa che è verosimile ritenere che non possa più essere contrastata e che tuttavia intorbida il rapporto tra medici e farmacia, non potendosi negare l’interesse reciproco che lo caratterizza reso non certo lecito, dal punto di vista deontologico, dalla circostanza che l’art. 45 RD n. 1706/38 vieti espressamente soltanto il collegamento diretto tra farmacia e studio medico e non già la semplice vicinanza tra i locali ove le due attività vengono svolte.

Infatti, il divieto normativo espresso dall’art. 45 riguarda la situazione in sé considerata, ritenuta intollerabile a prescindere dai comportamenti volontari del farmacista e comunque da profili deontologici e di concorrenza sleale.

Il divieto, per intenderci, varrebbe anche nel caso in cui la locazione delle porzioni immobiliari collegate fosse stata decisa da un proprietario diverso dal titolare della farmacia, cui quest’ultimo dovrebbe allora imporre di separare i locali per osservare la norma imperativa che ne vieta il collegamento.

Alla stessa stregua il divieto per la sua natura incondizionata varrebbe anche in situazioni di palese inconfigurabilità di alcuna concorrenza, come nel caso di un isolato paese di montagna con una sola farmacia.

Esso, pertanto, è neutro rispetto alla configurabilità dell’illecito deontologico e della concorrenza sleale, quest’ultima certamente da escludersi nell’esempio appena fatto ove l’ inconfigurabilità della concorrenza impedisce che si ponga il problema della sua slealtà.

Rimane il fatto che la circostanza che il divieto espresso riguardi solo il collegamento diretto tra farmacia e studio medico non rende per ciò stesso lecita sotto il profilo deontologico una contiguità voluta dal titolare di farmacia in funzione dell’accaparramento delle prescrizioni dei medici che operano nei gabinetti contigui.

Come ho già accennato, questa prassi ha assunto una dimensione tale da legittimarla nei fatti, quantomeno sotto il profilo della sua impunità.

Ci dovrebbe essere evitata, tuttavia, l’ipocrisia di parlare di privacy quando si tratta di tutt’altro.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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