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Punteggio per l’esercizio professionale in farmacia rurale, questione ancora aperta

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Punteggio per l’esercizio professionale in farmacia rurale, questione ancora aperta


A partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667, la corretta applicazione dell’art. 9 della legge n. 221/1968 è oggetto di contrastanti opinioni giurisprudenziali riguardanti le graduatorie del concorso straordinario.

Com’è noto, la norma in questione stabilisce che “ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o direttori o collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.” e i giudici di Palazzo Spada, nel decidere un gravame relativo alla graduatoria di un concorso ordinario, avevano ritenuto che tale limite fosse da riferire al valore in sé della maggiorazione e non al punteggio massimo complessivamente da assegnare al concorrente.

Da qui è nato un corposo contenzioso nei confronti del concorso farmaceutico straordinario che, dopo alcune pronunce cautelari in un senso conforme o difforme, comincia a sfociare nelle prime sentenze di merito.

Nelle settimane scorse, il TAR Sicilia – Palermo (sentenze n. 1772/2017, n. 1746/2017, n. 1737/2017 e altre) si è espresso in senso difforme dal Consiglio di Stato e ha ritenuto insuperabile, anche ai fini della suddetta maggiorazione, il tetto massimo di 35 punti per l’esercizio professionale prescritto dal DPCM n. 298/1994, ritenendo in particolare:

La coesistenza della maggiorazione prevista dalla l. n. 221/1968 con la previsione di un punteggio massimo per i titoli relativi all’esercizio professionale era stata già risolta nel senso del divieto di superamento del punteggio massimo conseguibile da ogni candidato, al fine di non alterare il rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili.

Sotto tale specifico profilo, deve rilevarsi che l’impianto normativo stabilisce la ponderazione dei criteri di valutazione – per titoli e prova attitudinale – prevedendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, di cui 50 punti costituiscono il punteggio massimo attribuibile per i titoli: di tale punteggio, come già indicato, 35 punti è il massimo punteggio per i titoli relativi all’esercizio professionale, e 15 quello per i titoli di studio e di carriera (v. artt. 4 e 5 D.P.C.M. n. 298/1994).

Ne consegue che l’attribuzione del punteggio per la “ruralità” incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili; e ciò, a fortiori, tenuto conto della mancata previsione, nella selezione in contestazione, della prova attitudinale, il cui punteggio consente, nei concorsi ordinari, di bilanciare quello attribuito per i titoli”.

Tale conclusione negativa è rafforzata anche dalla considerazione della straordinarietà del concorso per soli titoli bandito ai sensi dell’art. 11 del D. L. n. 1/2012, qualificato come “una tipologia di selezione caratterizzata da semplicità di partecipazione e prevedibilità del punteggio attribuibile in base a tale procedura automatica”, per la quale “è stato eccezionalmente consentito dal bando, in applicazione dell’art. 11, co. 7, del d. l. n. 1/2012, di concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno, al dichiarato fine, tra l’altro, di favorire l’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa”.

Con sentenza n. 249 del 3 agosto 2017, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha ritenuto diversamente, anche in espressa confutazione dell’opinione del TAR di Palermo, così annullando la graduatoria del concorso straordinario provinciale.

Secondo i giudici trentini, infatti, sulla normativa generale deve prevalere la specialità della norma premiale che “… come tale non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l’applicazione della maggiorazione – art. 9 L. n. 221/1968 – non possa comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario” (Cons. di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5667; in termini Cons. di Stato, sez. V, 5.2.2009 n. 635 e T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28.4. 2017 n. 2278)”.

Inoltre, non “… può ritenersi che il carattere straordinario del concorso in oggetto, indetto ex art. 11 del d. l. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, possa mutare (per l’assenza rispetto ai concorsi ordinari della prova per esami o per la predisposizione di un’apposita “piattaforma tecnologica”) il quadro di riferimento sopra richiamato.

La questione in rilievo, infatti, inerisce l’attribuzione del punteggio per i titoli relativi all’esercizio professionale, senza che ciò involga ulteriori profili, e come tale è comune tanto ai concorsi ordinari quanto a quelli straordinari, dovendosi viepiù rilevare che il carattere speciale (e prevalente) della norma dettata a favore dei “farmacisti rurali” dall’art. 9 L. n. 221/1968 è stato affermato in relazione ad un concorso indetto per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione (Cons. di Stato, n. 5667/2015 cit.; in termini T.R.G.A. Bolzano 1.2.2017 n. 43), ed il concorso straordinario in oggetto è stato indetto, ex art. 11 co. 3 del d. l. cit., proprio la copertura di tali sedi, ad esso trovando applicazione (co.4.), in quanto compatibili “le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti”.

In mancanza di una norma d’interpretazione autentica – che qualche tempo fa era stata vanamente richiesta dalla Conferenza delle Regioni – è facile dunque prevedere che nei prossimi mesi toccherà ai giudici d’appello (Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) esprimersi in via definitiva sulla questione.

 


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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