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L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Novità ministeriali sulla VENDITA ONLINE dei medicinali

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
Novità ministeriali sulla VENDITA ONLINE dei medicinali


Con la pubblicazione sulla G.U. n. 19/2016 del decreto del Ministero della Salute 6.7.2015, recante la predisposizione definitiva del logo identificativo nazionale e la successiva circolare ministeriale del 26/1/2016, va progressivamente completandosi la disciplina del commercio a distanza dei farmaci senza obbligo di ricetta.

Come si ricorderà, la disciplina è stata introdotta per la prima volta in Italia con il recepimento della direttiva 2011/62/UE da parte del d. lgs. n. 17/2014 che ha prescritto le condizioni necessarie per l’attivazione della fornitura a distanza dei medicinali in oggetto con specifico riferimento ai soggetti autorizzati, al sito web di ciascun soggetto, al logo identificativo, e  al sito web del Ministero della Salute.
I recenti provvedimenti, sia pure di rango normativo diverso, consentono di delineare più nel dettaglio la disciplina della vendita online con riguardo in particolare a:

  • Il logo – E’ stato identificato il logo nazionale che individua la farmacia o la parafarmacia autorizzati alla vendita a distanza. Il disegno del logo è un marchio registrato. Il logo sarà assegnato in un’unica copia digitale e non sarà trasferibile né sarà consentito cedere o trasferire qualsivoglia tipo di diritto su di esso. Il logo, infatti, non conferisce ai soggetti autorizzati nessun diritto di proprietà intellettuale o  di altri diritti che possano essere ceduti o trasferiti. Il logo non potrà neppure essere modificato nel suo aspetto, né sarà possibile utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualche sua parte; sarà consentito soltanto aumentarne o diminuirne “proporzionalmente” le dimensioni. Il logo dovrà campeggiare su ciascuna pagina web del soggetto autorizzato e non potrà essere utilizzato nelle pagine web dedicate alla vendita di prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione medica. I soggetti autorizzati saranno ritenuti responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e potranno incorrere nelle violazioni amministrative e penali previste dalla legge.
  • La procedura – L’avvio del commercio online si articola in due distinte fasi: la prima, concerne il rilascio dell’autorizzazione alla vendita online e sarà gestita dall’autorità amministrativa territorialmente competente, la Regione o la Provincia autonoma ovvero altre autorità individuate da queste ultime. Per esempio in Emilia Romagna la L.R. n. 13/2015 ha individuato il Comune quale soggetto competente al rilascio della prescritta autorizzazione.La seconda fase riguarda la registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza e l’ottenimento del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso il quale si effettuerà la vendita. Questa fase è curata dal Ministero della Salute che sul proprio sito ha già  individuato la procedura finalizzata a generare telematicamente una domanda precompilata da inviare a mezzo pec. La domanda verrà evasa nel termine di 30 giorni. L’ufficio del Ministero, espletati i dovuti accertamenti, provvederà a registrare il richiedente nell’elenco, a trasmettere, via pec, una copia digitale del logo summenzionato, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo stesso in modo che cliccando su quest’ultimo si venga reindirizzati automaticamente al portale web del Ministero.
  • Vetrine virtuali – ll Ministero precisa  che sui siti internet autorizzati possono essere raffigurate le fotografie o le rappresentazioni grafiche dell’imballaggio o del confezionamento primario dei medicinali, il prezzo e gli eventuali sconti praticati limitatamente ai farmaci per i quali è consentita la vendita online. In coerenza con l’art. 118 del d.lgs 219/2006, e’ ammessa la riproduzione del foglio illustrativo.
  • Pubblicità – Dall’immagine della confezione non deve essere visibile alcun messaggio pubblicitario relativo al prodotto; in tale caso, precisa il Ministero, “il messaggio rientrerebbe nella fattispecie che necessita di autorizzazione da parte del Ministero della salute ai sensi dell’art. 118 D.lvo 219/2006”.
  • Sconti – I soggetti autorizzati alla vendita a distanza possono praticare sconti su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata preventiva informazione e praticando le medesime condizioni a tutti gli acquirenti. Qualche perplessità suscita la prescrizione del Ministero secondo la quale devono essere praticati i medesimi sconti sui medicinali, siano essi acquistati online oppure presso il punto vendita.  Sembra che il Ministero voglia vedere l’esercizio on line come tutt’uno con il punto vendita.
  • Trasporto medicinali – Infine, con esplicito richiamo all’art. 112 quater d.lgs. n. 219/20016, viene ribadito che il trasporto dei medicinali di cui è consentita la vendita deve essere effettuato nel rispetto delle linee guida di buon pratica di distribuzione. Sul punto ci si domanda  se, nel rispetto delle NBD, la farmacia possa affidare ad un soggetto terzo la consegna dell’ordine  a distanza. Nell’ipotesi in cui la risposta voglia essere positiva, deve rammentarsi che sulla farmacia e l’esercizio commerciale autorizzato alla vendita non potrà non  gravare la responsabilità circa il mantenimento della qualità e dell’integrità del farmaco consegnato. La scelta del “corriere” dovrà dunque essere molto oculata.

Clicca qui per scaricare l’estratto della gazzetta ufficiale riguardante il logo unico.

 


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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