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L’ultima farmacia privilegiata sotto la lente del giudice

Valeria Lorenzetti
Valeria Lorenzetti
L’ultima farmacia privilegiata sotto la lente del giudice


Una amministrazione comunale ha chiesto al Tribunale di Brescia la retrocessione di una farmacia “privilegiata”, alienata nel 1960; senza tener conto di quanto disposto dalla legge 475/68, il Comune ha sostenuto l’intrasferibilità dell’esercizio farmaceutico, pretendendone, di conseguenza, la restituzione alla morte dell’acquirente: la domanda è stata rigettata. È probabile che solo pochi lettori ricordino le farmacie di antico diritto, cosiddette legittime o privilegiate, cioè quelle che – per dirla in poche parole – erano vendibili o trasmissibili ereditariamente, ma per una sola volta, quando tutte le altre non lo erano, e cioè fino al 1968.

Una di queste farmacie, riconosciuta privilegiata nel 1914 con decreto prefettizio, è stata protagonista di una insolita vertenza giudiziaria, recentemente definita dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 2391 del 27.6.2013; vale la pena di riassumere i termini della vicenda che può essere considerata più storica che giudiziaria.

Nel 1959 il Comune di X, resosi conto degli scarsi profitti della farmacia “privilegiata” di cui è titolare, decide di venderla; viene bandita un’asta e risulta vincitore il dr. Z, all’epoca farmacista direttore della farmacia comunale stessa.

Il capitolato della gara ed il successivo provvedimento di riconoscimento della titolarità in capo al dr. Z danno atto, come previsto dalle norme allora in vigore, che la farmacia, avendo consumato il suo “privilegio”, non è più vendibile né comunque trasmissibile, sicché la titolarità è limitata alla durata della vita del dr. Z.

Nel 1968 interviene la legge n. 475 che rende trasmissibili, sia pure entro certi limiti, tutte le farmacie; qualche decennio più tardi il dr. Z muore lasciando la farmacia a parenti non farmacisti che, entro i termini stabiliti, la vendono ad un farmacista il quale a sua volta, alcuni anni dopo, la cede ad una società tra farmacisti.

Trascorsi quasi 50 anni dal trasferimento, nel 2008 il Comune di X ritiene di avere diritto alla retrocessione della farmacia, chiedendone il sequestro; la domanda viene respinta ed il Comune di X reclama contro tale diniego, ma senza risultato.

Il Comune di X, a questo punto, avvia una causa ordinaria nei confronti di tutti coloro che, dopo la morte del dr. Z, hanno gestito o sono stati titolari della farmacia, chiedendo la retrocessione dell’esercizio farmaceutico, oltre al risarcimento del danno subito dalla mancata restituzione dello stesso.

Alla base di tale richiesta viene avanzata la tesi che la compravendita del 1960 impegnasse il dr. Z, o meglio i suoi eredi, alla restituzione della farmacia al termine della sua vita, ciò sarebbe stato previsto sia dalla legge sia dal contratto.

La sentenza del Tribunale di Brescia ha respinto tale pretesa, sulla base di un’attenta ricostruzione della normativa intervenuta dal 1913 in avanti, rilevando che la farmacia è stata intrasferibile dal 1960 ma solo fino al 1968, quando la legge n. 475 ha introdotto tale possibilità in modo generalizzato, sicché sia il trasferimento avvenuto mortis causa dal dr. Z dei suoi eredi, sia i trasferimenti intervenuti successivamente, peraltro regolarmente riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente, sono stati perfettamente legittimi, né sono emersi vincoli contrattuali in senso diverso.

Ciò che la sentenza non dice, ma che vale la pena sottolineare, é che seppure la legge del 1968 non fosse mai intervenuta, il Comune non avrebbe comunque potuto recuperare in alcun modo la farmacia: essa, alla morte del Z, sarebbe stata messa a concorso, così come accadeva per tutte le altre fino al 1968.


Valeria Lorenzetti

Nata a Magenta nel 1978, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2002. Ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione (indirizzo forense) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano (2004). È avvocato dal 2006 (albo degli avvocati di Pavia - ex ordine degli avvocati di Vigevano).
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