Iusfarma

L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

La pianificazione delle farmacie

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
La pianificazione delle farmacie


La motivazione: indispensabile per la pianificazione delle farmacie sul territorio.

La distribuzione delle farmacie sul territorio deve avvenire secondo criteri LEGITTIMI, CONGRUI E RAGIONEVOLI che consentano di comprendere il percorso valutativo dell’ente dal quale è promanato il provvedimento.

È quanto ha statuito il Consiglio di Stato a fine 2018 con la decisione n. 6756 che merita di essere evidenziata perché smentisce l’erronea convinzione che gli atti di natura  programmatoria a contenuto generale – tipici quelli di pianificazione delle sedi farmaceutiche – non necessitino di una analitica motivazione, calibrata sulle singole situazioni locali.

Anzi, a ben vedere secondo il supremo Consesso, si impone come indefettibile “una esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante, i quali criteri devono almeno potersi desumere dagli atti del procedimento complessivamente inteso, in modo che sulla base di questi sia possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi”.

LA NORMA di riferimento: L’art.11D.L. n. 1 del 2012, nella parte di interesse, così recita: “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

La finalità della norma: Per il Collegio la necessità “primaria” della norma è quella di assicurare un’equa distribuzione nel territorio (che implica l’onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato “perequato”) coordinata con l’obiettivo “secondario” della garanzia dell’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

Il coordinamento dei citati due obiettivi evidenzia che lo scopo della previsione normativa NON è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi prive di una zona di competenza che ne possa garantire la sopravvivenza, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile.

La finalità-esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va”, soggiunge il Collegio, “necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che considera l’intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all’assistenza farmaceutica”.

I criteri per una corretta pianificazione: Ferma la predetta finalità nella scelta conclusiva sulla dislocazione territoriale del servizio farmaceutico intervengono, poi, considerazioni ulteriori attinenti:

  1. al sistema viario e di mobilità urbana,
  2. alle vie e ai mezzi di comunicazione,
  3. all’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio e
  4. alle correlate situazioni ambientali, topografiche e di distanza reciproche tra le diverse farmacie.

Tutti questi criteri rilevano ai fini della legittimità del provvedimento soprattutto per il caso di omessa o inesatta acquisizione degli stessi.

La discrezionalità dell’ente comunale: L’utilizzo dei criteri citati rientra senza dubbio nella discrezionalità dell’ente procedente, tuttavia, l’amministrazione deve esplicitare i presupposti di fatti e di diritto addotti a sostegno della determinazione assunta.

Conclusioni: La garanzia di “una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico” esige, dunque, che le piante organiche delle farmacie siano deliberate, “sulla base di informazioni esaurienti ed attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il servizio in questione”.

In altre parole, pur in presenza di un onere di motivazione attenuato nella materia dell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, NON può superare il vaglio della legittimità un atto di pianificazione delle farmacie nel quale manchi l’esternazione delle ragioni che, in relazione ai parametri indicati dalla norma (equa distribuzione sul territorio ed accessibilità del servizio farmaceutico), hanno originato la scelta contestata.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.