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Il nuovo Codice Deontologico del Farmacista alle prese con il Titolare non Farmacista

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Il nuovo Codice Deontologico del Farmacista alle prese con il Titolare non Farmacista


Di solito le successive versioni dei codici deontologici variano di poco e non potrebbe essere diversamente se non ipotizzando un vero e proprio ribaltamento dei principi che regolano una professione, il che può accadere soltanto in momenti storici particolari ed a fronte di situazioni di rottura del sistema.

Non è questo il caso del testo appena approvato da FOFI che, tuttavia, ha dovuto misurarsi con una situazione nuova e foriera di delicati problemi deontologici quale la titolarità della farmacia in capo a società comprendenti soci non farmacisti od addirittura composte soltanto da tali soci.

È evidente che in queste situazioni il direttore farmacista può venirsi a trovare in un conflitto con la proprietà-titolarità dell’esercizio che presenti anche un versante deontologico, da affrontarsi secondo i principi che regolano la professione.

Il nuovo testo appena approvato affronta l’argomento all’art. 24 titolato “Organizzazione dell’esercizio della farmacia” stabilendo che il direttore, che è ovviamente sempre un farmacista, è comunque responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e della sua adeguatezza al ruolo di presidio socio sanitario e di centro di servizi sanitari.

A questa affermazione del primo comma fa seguito quella del secondo comma per cui il direttore è garante e personalmente responsabile del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche da applicarsi “in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni”.

Queste previsioni sembrerebbero configurare la regola generale  per la quale alle società titolari di farmacie composte da non farmacisti non si fanno comunque sconti, nel senso che il direttore-farmacista è tenuto  ad imporre, sotto la sua personale responsabilità gravida anche di conseguenze disciplinari, l’osservanza delle norme, deontologiche e non, che regolano l’esercizio della professione.

Il medesimo art. 24, tuttavia, si conclude con un terzo comma che presenta un margine di ambiguità perché dapprima, in coerenza con i precedenti, prescrive che “eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare secondo i criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia” e poi aggiunge che “qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del codice deontologico il farmacista-direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.

Il sospetto di ambiguità della norma nasce dal fatto che la sua prima prescrizione appare chiara e rigorosa: il direttore della farmacia non può giustificarsi sul piano disciplinare adducendo i condizionamenti ai quali fosse stato sottoposto dalla titolarità-proprietà dell’esercizio rivestita da non farmacisti.

La seconda affermazione, invece, indicando il dovere di segnalare l’inosservanza delle prescrizioni del Codice deontologico all’Ordine non si capisce bene se introduca un’esimente od un aggravio in capo al direttore, cioè se la sua denuncia integri il solo comportamento esigibile oppure costituisca un obbligo aggiuntivo che non fa venire meno  il dovere di disattendere in ogni caso le pretese della titolarità della farmacia di comportamenti deontologicamente scorretti.

Personalmente propendo per questa seconda interpretazione che renderebbe la norma deontologica nel suo complesso estremamente coerente e rigorosa e tuttavia, se così fosse, si sarebbe probabilmente potuto adottare una formulazione più chiara.

Il medesimo dubbio nasce anche dalla previsione del precedente art. 23 riguardante il divieto di esporre comunicazioni pubblicitarie relative alla farmacia negli studi ed ambulatori medici o veterinari, cliniche, strutture sanitarie e socio assistenziali; la norma infatti prevede che, qualora non riescano a far rispettare tale divieto dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato, il direttore o il farmacista responsabile “hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.

È questo il solo comportamento cui sono tenuti ? Probabilmente sì, perché con questi chiari di luna sarebbe eccessivo pretenderne anche le dimissioni e perché in ogni caso si tratta di comportamenti tenuti al di fuori della farmacia e quindi dalla sfera di stretta responsabilità del direttore.

Anche in questo caso, però, la formulazione della norma lascia qualche margine di interpretazione.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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