Il Consiglio di Stato: spetta ai Comuni anche l’apertura di farmacie in deroga e la distanza minima non è più tassativa

Spetta oggi al Comune istituire sedi in deroga (cioè prive del quorum di legge) ai sensi dell’articolo 104 del Tullss che autorizza l’apertura eccezionale di nuove farmacie nei centri con meno di 12.500 abitanti per particolari esigenze...
Spetta oggi al Comune istituire sedi in deroga (cioè prive del quorum di legge) ai sensi dell’articolo 104 del Tullss che autorizza l’apertura eccezionale di nuove farmacie nei centri con meno di 12.500 abitanti per particolari esigenze legate a condizioni topografiche e di viabilità, purché nel rispetto della distanza di almeno 3.000 metri dagli altri esercizi.
È quanto stabilisce la sentenza 6998/2019 del Consiglio di Stato: le disposizioni precedenti alla Riforma Monti che assegnavano la competenza pianificatoria delle farmacie alle Regioni – è il senso dell’intervento del Collegio – devono ritenersi superate a favore di una lettura “evolutiva” delle stesse. La scelta del legislatore di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, è la tesi dei giudici amministrativi d’appello, risponderebbe all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, perché i Comuni sarebbero «più capaci» di cogliere gli effettivi bisogni della collettività locale essendo «un livello di governo più prossimo ai cittadini».
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