L’interessante decisione n. 2367 del 2019 del Consiglio di Stato che si vuol evidenziare ha per oggetto la complessa operazione compiuta da un Comune veneto che ha letteralmente acquistato, corrispondendo il relativo prezzo, la titolarità di una farmacia privata affidandone la gestione alla propria azienda speciale. L’operazione, che si è perfezionata attraverso una serie di accordi sul cui dettaglio si sorvola, ma che sinteticamente è consistita nell’acquisizione delle quote della farmacia privata da parte dell’azienda speciale comunale e nell’assunzione della titolarità in capo al Comune, aveva il preciso scopo, secondo i Giudici, di far “acquisire ante tempus al Comune la titolarità della sede vacante prescindendo dal corretto esercizio della prelazione” che avrebbe, invece, evidenziato l’interesse pubblico all’acquisizione della sede da parte del comune.
In altre parole, la complessa operazione negoziale ha impedito la dichiarazione di vacanza della sede e il successivo esercizio della prelazione, non obbligato, ma rimesso ad una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.
Secondo i Giudici, l’acquisizione della titolarità di una farmacia da parte del Comune, deve seguire “un iter procedimentalizzato”, inteso ad evidenziare l’interesse pubblico sotteso all’esercizio della prelazione da parte dell’ente comunale sulle farmacie che si rendono vacanti.
La “prelazione” del Comune, occorre qui ricordare, non è infatti un diritto potestativo o un privilegio aggiuntivo del Comune rispetto alle sue ordinarie facoltà, ma uno specifico, tassativo, potere che questo esercita nell’interesse pubblico al fine di soddisfare inderogabili esigenze connesse all’esercizio del diritto alla salute e, in particolare, alla soddisfacente dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, con l’assunzione diretta della titolarità della farmacia.
“Proprio la prevalenza e, appunto, la “preferenza” dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della prelazione comunale e all’assunzione della titolarità della farmacia, che si deve manifestare nell’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, non doveva consentire al Comune e, per conto di questo, all’azienda speciale di rilevare la titolarità della farmacia mediante il ricorso ad una complessa operazione negoziale che lo sottraesse al controllo in ordine alla sussistenza di tale interesse”
In altre parole il supremo Collegio ha inteso fare emergere che l’acquisizione della titolarità della farmacia da parte dell’ente comunale o della stessa azienda speciale necessitava di “adeguata ponderazione ed evidenziazione dell’interesse pubblico “al quale l’intera operazione era finalizzata.
Di qui la sanzione della illegittimità delle operazioni compiute dal Comune nonostante che l’azienda speciale rappresenti un modello di gestione in astratto consentita dall’art. 9, l. n. 475 del 1968.