A seguito delle assegnazioni delle farmacie messe a concorso è interessante svolgere una riflessione sulla formalizzazione delle “aggregazioni” di concorrenti per la gestione associata della farmacia vinta in esito alla procedura concorsuale. Stando ad alcuni provvedimenti regionali, infatti, i concorrenti potrebbero optare indifferentemente per la società in nome collettivo (SNC) o la società in accomandita semplice (SAS) nel rispetto delle tipologie previste dall’art. 7, comma 1, L. 362/1991.
La questione non è di scarso momento poiché le due fattispecie contrattuali rispondono a requisiti diversi consentendo ai farmacisti soluzioni differenti per disciplinare la gestione societaria che, in assenza di modifiche normative, è destinata a perdurare per almeno un decennio.
Vediamo più nel dettaglio le differenze. Per quanto riguarda la s.n.c., salva disposizione statutaria, tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali e hanno diritto di amministrare e rappresentare la società con poteri eguali.
Va da sé, che perché la gestione non resti paralizzata potrebbe essere auspicabile scegliere fra un’amministrazione disgiuntiva in cui i soci potranno intraprendere tutte o solo alcune delle operazioni rientranti nell’oggetto sociale oppure un’amministrazione congiuntiva in cui è necessario il consenso di tutti i soci amministratori (amministrazione all’unanimità) per il compimento delle attività sociali o soltanto della maggioranza di essi (amministrazione a maggioranza).
Diversamente, nella s.a.s. sussistono due distinte tipologie di soci: i soci accomandanti che non partecipano alla gestione della società non potendo compiere atti di amministrazione o di rappresentanza della stessa ed i soci accomandatari che, invece, assumendo responsabilità illimitata e solidale, ne esercitano la gestione.
Con riferimento alle responsabilità va poi detto che tutti i soci della s.n.c. rispondono per le obbligazioni sociali, previa escussione del patrimonio della società. Ciò sta a significare che un creditore della società deve prima aggredire il capitale sociale e poi rivolgersi ai singoli soci, nell’ipotesi in cui rimanga in tutto o in parte insoddisfatto.
Nella s.a.s., soltanto i soci accomandatari sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali anche se, al pari dei soci della s.n.c., godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società; i soci accomandanti, invece, sono responsabili soltanto nei limiti della quota conferita sempre che non violino il divieto stabilito ex lege di non ingerirsi nell’amministrazione della società.
La s.n.c. e la s.a.s. si distinguono dunque per la diversa tipologia di soci; distinzione che in considerazione delle modalità di partecipazione alla gestione e al finanziamento della nuova impresa potrà offrire, a seconda dei casi, la migliore formalizzazione all’aggregazione di concorrenti per la gestione in forma associata.