È ormai materialmente operativa anche in Italia la vendita e l’acquisto on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali già abilitati alla vendita di medicinali, tanto è vero che in quasi tutte le regioni è stato rilasciato un certo numero di autorizzazioni per la vendita a distanza conformemente a quanto prescritto dal codice dei medicinali per uso umano che, in punto, ha recepito la direttiva 2011/62/UE.
In sintesi, la tutela del consumatore on-line sarà garantita dalla possibilità di verificare che i soggetti presenti sulle pagine web:
- della necessaria preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;
- della previa registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico gestito dal Ministero della Salute;
- della sussistenza di un logo, recante specifiche tecniche prescritte dalla legge, che dovrà campeggiare su ciascuna pagina web del soggetto autorizzato alla vendita.
Anche tutto l’apparato sanzionatorio è strutturato in termini assai rigorosi per garantire la tutela della salute: ne sono esempio la previsione dell’intervento in via d’urgenza del Ministero della Salute per fermare immediatamente pratiche commerciali illegali oppure la irrogazione della pena della reclusione per il trasgressore che venda on-line medicinali soggetti a prescrizione medica o in difetto di autorizzazione.
Da ultimo, nel mese di maggio il Ministero della Salute è intervenuto con una nuova circolare affrontando alcuni temi “spinosi” come quello che riguarda il grossista; figura che, stando alla lettura della circolare, non può effettuare la vendita on-line come pure, e ciò potrebbe far discutere, il farmacista in possesso dell’autorizzazione alla distribuzione.
Altro tema affrontato dalla circolare riguarda l’utilizzo di siti web diversi da quello autorizzato. Per il Ministero è vietato l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) o applicazioni mobili (APP), funzionali alla gestione on-line dei processi di acquisto.
Infine, dopo avere soggiunto che il prezzo on line non può essere differente da quello praticato nella sede fisica e che deve essere chiarita la sussistenza o meno di spese di spedizione, la circolare ministeriale si occupa anche dei medicinali omeopatici precisando che possono essere venduti on-line quelli che, privi di classificazione dell’AIFA, possono essere acquistati senza prescrizione medica.
Il processo della vendita on-line è decollato ma è ancora presto per svolgere delle analisi più approfondite; una cosa è tuttavia certa, il farmacista che si avvale della vendita a distanza è tenuto rigorosamente al rispetto dei doveri professionali e deontologici avendo consapevolezza delle responsabilità derivanti dall’esercizio di tale attività anche via web.