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Come gestire la farmacia comunale: la concessione a terzi

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
Come gestire la farmacia comunale: la concessione a terzi


Con la decisione n. 5587 di data 13 novembre 2014, la III Sezione del Consiglio di Stato è nuovamente intervenuta in merito alla complessa problematica relativa alle modalità di gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni. La questione affrontata dal Supremo Collegio riguarda la legittimità dell’affidamento della gestione della farmacia comunale attraverso il modello della concessione a terzi mediante procedure di evidenza pubblica; modalità che nella pratica risulta già concretamente utilizzata da numerosi comuni.

Dopo un ampio excursus normativo che si risparmia al lettore, il Giudice amministrativo è giunto alla conclusione che un comune possa utilizzare modalità di gestione diverse rispetto a quelle indicate dall’art. 9 L. 475/68 secondo cui le farmacie in titolarità dei comuni possono essere gestite in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di consorzi tra comuni ed infine a mezzo di società tra il comune ed i farmacisti comunali.

In altri termini il Supremo Collegio ritiene che il comune possa utilizzare sistemi diversi da quelli di gestione diretta purché “l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico”.

In tale contesto si è dunque ritenuto che non può ormai escludersi l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica; all’opposto, si può dire che tale modello costituisca la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico.

Del resto, soggiunge il Collegio, l’affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico farmaceutico risulta coerente anche con i principi comunitari di parità di trattamento e di trasparenza; principi che, nell’ipotesi particolare di ricorso al mercato, impongono di attuare procedure concorsuali che assicurino affidamenti nel rispetto del canone della imparzialità.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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