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Chiusura della farmacia o della Parafarmacia?

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Chiusura della farmacia o della Parafarmacia?


Tra le recenti vicende più stravaganti ma, a ben vedere, anche di rilevante interesse giuridico, va annoverata quella esaminata dal TAR Abruzzo con la sentenza n. 384/2015. Di che si tratti è presto detto: il titolare di una farmacia in un Comune è titolare anche di una parafarmacia in  un Comune diverso ed in questa parafarmacia il NAS ha trovato in due diversi accessi  farmaci da vendersi solo su prescrizione medica.

Fin qui, nulla di nuovo. La novità, invece, sta nel fatto che il Sindaco della cittadina (neppure troppo piccola) ove si trova la parafarmacia, con una ordinanza contingibile ed urgente ha chiuso la farmacia … contenuta nella parafarmacia ove sono stati reperiti i farmaci.

Il provvedimento, sospettabile di bizzarria, è sorretto dal seguente ragionamento che ha trovato la condivisione della sentenza citata: se nella parafarmacia sono state trovate specialità medicinali vuol dire che vi era una farmacia, peraltro non autorizzata come tale e perciò doverosamente da chiudersi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 362/1991 che punisce penalmente l’apertura di una farmacia senza autorizzazione disponendo che l’autorità sanitaria competente ne ordini l’immediata chiusura.

E così il Sindaco ha fatto: con un’ordinanza contingibile ed urgente ha chiuso non già la parafarmacia, bensì la (virtuale, verrebbe da dire) farmacia che vi era insediata, con l’approvazione totale del TAR Abruzzo che ha respinto ogni doglianza del titolare della farmacia … nella parafarmacia.

Al di là degli aspetti paradossali, la sentenza non è priva di spunti interessanti, ricavabili anche, a contrario, da ciò che di essa non può essere condiviso.

Innanzitutto il riferimento per il caso di vendita in parafarmacia di farmaci soggetti a prescrizione medica all’art. 3 della legge n. 362/1991, norma di scarsissima applicazione data la difficoltà di configurare una farmacia abusiva e per solito utilizzata nei casi in cui, precorrendo i tempi, la farmacia viene aperta prima che sia stata emanata la prescritta ed attesa autorizzazione.

Ora, dire che se vi vengono venduti farmaci su ricetta la parafarmacia  contiene una farmacia è una acrobazia non priva  di una sua brillantezza, nel senso che può sostenersi che l’esercizio di una attività caratterizza il luogo ove viene svolta tipicizzandolo e così quello ove si vendono farmaci è una farmacia, pizze una pizzeria, profumi una profumeria.

Sennonchè, il luogo ove si sono trovati i farmaci nel caso specifico è una parafarmacia e perciò, a volere essere conseguenti nell’impostazione logica, la parafarmacia è, in realtà, una farmacia, abusiva in quanto non autorizzata e come tale da chiudersi (la parafarmacia, ovviamente, e non la farmacia virtuale che era in essa).

Il divertissement dunque contiene un’ipotesi seria: la parafarmacia che venda farmaci che soltanto la farmacia può vendere è in realtà una farmacia abusiva e come tale va chiusa, poiché è l’intero esercizio, la sua struttura ed organizzazione, che integra una farmacia anziché una sedicente parafarmacia.

Dunque, un interessante spunto operativo.

L’altro elemento di interesse è l’affermazione del TAR Abruzzo della applicabilità delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti alla farmacia per la cui attività, pur appartenente pacificamente al settore della sanità, erano state sino ad ora ritenute inconfigurabili le caratteristiche che consentono l’adozione di un provvedimento atipico come l’ordinanza contingibile ed urgente.

Si tratta di un precedente che può aprire prospettive inaspettate a dispetto che sia riferito ad una vicenda più bizzarra che grave.


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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